Mi occupo di offrire consulenza ed assistenza legale nel diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi, settore nel quale ho acquisito specifiche competenze e una lunga esperienza “sul campo”.
In particolare offro consulenza ed assistenza ai coniugi che, sposati in Chiesa o in Comune, vogliano:
– Separarsi;
– Divorziare;
– Modificare condizioni di separazione o divorzio.
I) Il primo passo che i coniugi devono affrontare quando, per i più diversi motivi, non vogliono più stare insieme e proseguire nell’unione matrimoniale è la separazione.
Possono rivolgersi a me entrambi i coniugi nel caso in cui tra loro vi sia un rapporto non conflittuale e quindi sia possibile per me mediare tra le reciproche posizioni, oppure uno solo dei due.
La separazione può essere:
CONSENSUALE: i coniugi trovano un accordo grazie alla mia mediazione per cui, messe per iscritto le condizioni della separazione in un atto che si chiama “ricorso per la separazione consensuale dei coniugi”, mi occupo di depositarlo in via telematica presso il competente Tribunale con i documenti richiesti dalla legge (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza e stato di famiglia dei coniugi, documentazione reddituale delle parti).
Depositato il ricorso, il Tribunale fissa un’udienza, chiamata “udienza presidenziale” per la comparizione personale dei coniugi, dopodichè le condizioni contenute nel ricorso vengono “approvate” dal Tribunale con il cosiddetto “decreto di omologa”.
Da quando decorrono gli effetti della separazione?
Dalla data dell’udienza presidenziale.
Quando è possibile chiedere il divorzio?
Decorsi 6 mesi dalla data dell’udienza presidenziale.
GIUDIZIALE: purtroppo accade che, nonostante gli sforzi da parte degli avvocati, i coniugi non riescano a trovare un accordo, in tal caso uno dei due deposita un atto che si chiama “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi” e si apre una vera e propria causa, per cui l’altro coniuge avrà un termine per depositare un proprio atto che si chiama “memoria di costituzione” per spiegare le proprie ragioni che saranno ovviamente opposte a quelle dell’altro e si procede secondo uno schema di udienze e atti previsto dalla legge. Il procedimento (sempre che, cammin facendo non si trovi un accordo perché è sempre possibile trovare un accordo anche se la separazione è iniziata come giudiziale) si conclude con una sentenza (appellabile).
Quando è possibile chiedere il divorzio?
Decorsi 12 mesi dalla data dell’udienza presidenziale.
II) Una volta separati i coniugi possono, dopo i termini previsti, chiedere il divorzio (chiamato scioglimento del matrimonio se i coniugi sono sposati solo civilmente cioè in Comune, o cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario nel caso di matrimonio celebrato in Chiesa).
Anche il divorzio può essere:
CONGIUNTO: ovvero anche in questo caso le Parti trovano un accordo le cui condizioni metto per iscritto in un atto che si chiama “ricorso congiunto per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio” e provvedo a depositare presso il Tribunale competente con i relativi documenti (copia atto integrale di matrimonio, certificati di residenza e stato di famiglia delle Parti, documentazione reddituale). Il Tribunale fisserà anche in questo caso un’udienza per la comparizione delle Parti cui seguirà la sentenza di divorzio.
GIUDIZIALE: anche in questo caso laddove due coniugi già separati si trovino in contrasto su alcune questioni, non sarà possibile procedere con un unico atto ma uno dei due prenderà l’iniziativa di procedere con un ricorso giudiziale e darà origine a un procedimento con atti udienze ecc. che terminerà sempre con una sentenza.
QUALI SONO LE “CONDIZIONI” OVVERO QUALI SONO LE QUESTIONI SULLE QUALI LE PARTI DEVONO TROVARE UN ACCORDO O IL GIUDICE DEVE DECIDERE (IN CASO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIALE)?
In estrema sintesi:
– Modalità di affidamento dei figli (se ci sono naturalmente);
– Assegnazione della casa familiare di proprietà dei coniugi o anche di uno solo di essi in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap e dunque collocamento dei figli;
– Frequentazioni del genitore non collocatario (cioè quello dei due che deve lasciare la casa familiare);
– Contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap;
– Ripartizione delle spese straordinarie (ciascun Tribunale ha un suo protocollo in cui vengono elencate specificamente tali spese, protocollo che io fornisco subito all’inizio del procedimento);
Nei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto, è anche possibile inserire altri accordi (es. a chi spetta l’utilizzo di un veicolo magari intestato all’altro coniuge, a chi spetta l’assegno unico universale per i figli, un coniuge può trasferire all’altro beni mobili o un immobile o una quota di immobile ecc.).
Oltre che mediante la tradizionale procedura giudiziale, dò la possibilità ai miei Assistiti di ottenere la separazione o il divorzio dal coniuge, anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, attraverso la procedura della negoziazione assistita che ha il vantaggio di una separazione consensuale o di un divorzio congiunto (dunque tempi rapidi e accordi condivisi) e il fatto che non viene fissata un’udienza per la comparizione delle Parti davanti al Giudice ma obbligatoriamente necessita l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte.
III) Ovviamente la mia consulenza e assistenza non si limita alle coppie “legalmente sposate” ma anche a quelle coppie e quei genitori che hanno scelto di non formalizzare la loro unione con l’istituto del matrimonio e il cui percorso di vita insieme è giunto al capolinea (le cosiddette coppie “di fatto”).
In tal caso come per la separazione ed il divorzio, i punti sui quali le Parti devono trovare un accordo (o su cui il Giudice si pronuncerà) saranno quelli già citati, con la differenza che per le coppie “di fatto” ci si concentrerà solo sugli aspetti che riguardano la vita dei figli (e non sulle questioni, personali o patrimoniali dei conviventi).
Anche in questo caso accanto alla procedura tradizionale, ovvero presso il Tribunale, vi sarà la possibilità di accedere alla procedura della negoziazione assistita.
E’ POSSIBILE MODIFICARE LE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE, DEL DIVORZIO O DEL RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILTIA’ GENITORIALE IN CASO DI COPPIE DI FATTO?
Certamente. Se sopravvengono fatti nuovi, cioè non esistenti al momento della separazione o del divorzio, è possibile intervenire per chiedere una modifica delle condizioni preesistenti.
E’ possibile farlo sia congiuntamente, se le Parti trovano un accordo, oppure mediante il ricorso al Tribunale.